L'Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi sul superbonus rafforzato
No al “Superbonus rafforzato”, con limite di spesa aumentato del 50% per gli immobili danneggiati da eventi sismici, nell’ipotesi in cui il precedente proprietario dell’immobile oggetto dei successivi interventi di recupero abbia già beneficiato del contributo per la ricostruzione: le due agevolazioni sono alternative fra loro.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.563/E del 26 agosto 2021, a proposito dell’applicabilità dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, con limiti di spesa aumentati del 50% (cd. “Superbonus rafforzato”) nell’ipotesi di interventi di ricostruzione di immobili a destinazione residenziale interessati da eventi sismici, verificatisi a partire dal 2008.
Nel caso di specie, l’interessato intende avviare interventi di recupero edilizio, agevolabili con il Superbonus, su un immobile di categoria catastale A/7, che aveva già usufruito di un contributo regionale per la ricostruzione, erogato al precedente proprietario.
In merito, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile beneficiare dell’aumento del limite di spesa del 50%, ai fini del Superbonus, sulle spese eccedenti il contributo già ricevuto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la propria R.M. 28/E/2021, conferma che il “Superbonus rafforzato” non è applicabile nella fattispecie illustrata, tenuto conto che «tale agevolazione, in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso» (cfr. anche la Guida “Incentivi fiscali Ecobous e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici”).
In relazione alle spese di recupero edilizio eccedenti il citato contributo valgono, quindi, i limiti di spesa ordinari ai fini del Superbonus. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria nella R.M. 28/E/2021 non si pronuncia su tale ulteriore aspetto.