Decreto semplificazioni: per il superbonus basta la CILA
Il superbonus si agevola, non ci sarà più bisogno della doppia conformità, ma basterà la CILA (Comunicazione di inizio lavori). Si tratta di una delle modifiche introdotte dal nuovo decreto semplificazioni approvato dal Governo in questi giorni. Infatti, dopo trattative travagliate finalmente è arrivata l'approvazione di un pacchetto di normative atte ad accelerare i processi, compresi quelli del superbonus 110%.
SUPERBONUS SEMPLICE CON LA CILA
Secondo il testo, gli interventi agevolati che non comportano demolizione o ricostruzione possono essere considerato come manutenzione straordinaria, perciò basterà una semplice Comunicazione di inizio lavori asseverata per avviare i lavori. Grazie a questa modifica, sarà possibile risparmiare tempo, perché permetterà di evitare le attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, dato che il tecnico non è più costretto a verificare lo stato legittimo.
COS'E LA CILA
La CILA è la comunicazione di inizio lavori che semplifica l'avvio di lavori edilizi, senza titolo abilitativo ma con una semplice comunicazione che può essere presentata anche in via telematica ad un tecnico del Comune. Il documento viene presentato da un tecnico abilitato che possiede l'asseverazione contenente la descrizione degli interventi da realizzare. Questa formula non può essere applicata a tutti gli interventi, ma solo ad alcuni. Nel caso del Superbonus vengono esclusi i lavori di demolizione e ricostruzione.
LA DECADENZA DEL BENEFICIO DEL SUPERBONUS
Viene previsto però che sugli interventi del superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione la decadenza del beneficio fiscale avviene quando:
- c'è una mancata presentazione della CILA
- gli interventi realizzati sono difformi alla CILA
- assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.