Legge di bilancio 2021: le novità fiscali
La Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 ha disposto la proroga per l’anno 2021 del bonus facciate e, nella misura potenziata del 50% e 65%, dei bonus edilizi per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per efficientamento energetico e, fino a giugno 2022, del superbonus 110%.
Superbonus 110%
La detrazione nella misura del 110% è stata prorogata sino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari – IACP – fino al 31 dicembre 2022) e, per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è recuperata in quattro quote annuali di pari importo anziché in cinque. Per gli interventi effettuati condomini (e dagli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento, il superbonus compete anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, è stabilito che gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. L’efficacia della proroga è comunque subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE.
È inoltre previsto quanto di seguito:
- il superbonus è esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, all’installazione impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- viene chiarito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva quali, impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- è stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
- per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110%, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma;
- sono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;
- le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione;
- è previsto che, per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (interventi per l’efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, fotovoltaico e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici), nel cartello esposto presso il cantiere sia indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".